[A] Sulla necessità, ai fini della valida conclusione di un contratto di subappalto, che, nella vigenza sia del d.lgs. 50/2016 che del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante autorizzi il subappalto. [B] Premesso l’obbligo dell’appaltatore di opere pubbliche di trasmettere al subappaltatore l’autorizzazione al subappalto ricevuta dalla stazione appaltante, sulla (im)possibilità per il subappaltatore di procedere ai lavori ove non abbia ricevuto la predetta autorizzazione e sull’idoneità della mancata comunicazione dell’autorizzazione ad integrare un inadempimento grave dell’appaltatore. [C] Sull’onere del subappaltatore, che intenda chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione del contratto di subappalto per mancata ricezione dall’appaltatore di opere pubbliche dell’autorizzazione allo stesso, di attivarsi sollecitando l’appaltatore e contattando la stazione appaltante.
SENTENZA N. ****
[A] L’art. 1656 c.c. discorre che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Ancora, l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici, che risulta la disciplina applicabile ratione temporis ai contratti di lite datati 20...