[A] Premessa la forma che i contratti pubblici devono rivestire a pena di nullità, sulla (im)possibilità di ritenerla rispettata richiamando la sola delibera dell’organo che ha autorizzato la prestazione, sulla (im)possibilità di sanarne la mancanza mediante successive convalide, ratifiche o comportamenti attuativi, sulle modalità con cui essa deve essere dimostrata in giudizio, sul soggetto sui cui ricade l’onere di provarla in caso di inadempimento dell’ente pubblico e sulla sua (in)derogabilità per volontà delle parti. [B] Sui limitati casi in cui è possibile avvalersi della proroga tecnica dei contratti pubblici. [C] Sul divieto per la stazione appaltante di frazionare gli importi di un affidamento al fine di sottrarlo all’applicazione di una o più disposizioni previste in tema di appalti pubblici. [D] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di opere pubbliche di agire nei confronti della p.a. ai sensi dell’art. 2041 c.c. in mancanza di contratto scritto.
SENTENZA N. ****
[A] Deve convenirsi con quanto affermato dalla pregevole pronuncia del Tribunale di Perugia – citata da parte convenuta – secondo cui, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “…Costituisce, in proposito, principio generale, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legitt...