[A] Sull’(in)applicabilità agli appalti pubblici della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi maturati dai lavoratori prevista dal co. 2 dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003. [B] Sull’applicabilità agli appalti pubblici, anche in caso di fallimento dell’appaltatore, dell’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del committente ai sensi dell’art. 1676 c.c. per i crediti sorti con riferimento all’attività lavorativa prestata. [C] Sul valore probatorio, circa l’effettivo svolgimento di attività lavorativa a favore di un appaltatore di lavori pubblici, dell’esercizio del potere di intervento sostitutivo conferito alla stazione appaltante dall’art. 30, co. 6, del d. lgs. 50/2016.
SENTENZA N. ****
[A] Preliminarmente, deve osservarsi che l’art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013, ha sancito l’inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni dell’art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 276/03, (in tal senso cfr. Cass. 27.11.2017 n. 28185). [B] Trova applicazione nella presente fattispecie l’art. 1676 c.c., pacificamente applicabile...