[A] Sulla normativa applicabile al caso di sospensione dei lavori illegittima, perché disposta in assenza di circostanze esterne, straordinarie ed oggettivamente imprevedibili previste dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010, per fatti imputabili alla stazione appaltante in tema di appalti pubblici. [B] Sui documenti su cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere e successivamente confermare le riserve relative ai danni derivanti da illegittima sospensione di lavori pubblici. [C] Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante di adottare una variante in corso d’opera in assenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, con particolare riguardo al caso in cui il committente pubblico abbia fondato la sospensione dei lavori sulla rivalutazione dell’interesse all’esecuzione delle opere. [D] Sull’onere probatorio posto in capo all’impresa che domandi il risarcimento del danno da perdita di chance, con particolare riguardo agli elementi probatori anche presuntivi idonei a dimostrare il danno subito per la mancata partecipazione ad altri appalti pubblici, e sulla corretta quantificazione del danno alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di danno curriculare. [E] Sul documento su cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per i fatti successivi all’esecuzione dei lavori ed alla chiusura del registro di contabilità.
SENTENZA N. ****
[A] Occorre premettere che, a mente dell’art. 158 comma 1 D.P.R. 207/2010, applicabile ratione temporis al contratto, il DL può ordinare la sospensione delle attività qualora «circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte». Inoltre, l’art. 159 comma 1 D.P.R. 207/2010...