[A] Premessa la natura dei rapporti tra p.a. e strutture private accreditate in materia di servizio sanitario, sulla (in)sussitenza, in caso di mancanza di contratto pubblico stipulato tra le parti, di un obbligo delle strutture private di erogare prestazioni agli assistiti dal Servizio sanitario regionale e della Regione di corrispondere ai privati la remunerazione per le prestazioni erogate. [B] Sull’applicabilità alle aziende sanitarie della disciplina degli appalti pubblici, anche con riguardo alla forma dei contratti. [C] Sulla (im)possibilità di invocare l’irripetibilità della prestazione ai sensi dell’art. 2034 c.c. nel caso di pagamenti effettuati da un ente pubblico. [D] Premessi i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. con particolare riguardo alla nozione di impoverimento ed all’onere probatorio posto in capo al soggetto agente, sulla (im)possibilità di utilizzare il corrispettivo previsto per un appalto pubblico realizzato in violazione delle regole dell’evidenza pubblica quale parametro di calcolo dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Ebbene, in merito alle strutture accreditate, le Sezioni unite della Suprema corte hanno, di recente, avuto modo di chiarire che, “come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel sistema dell’accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le struttur...