[A] Sull’applicabilità dei principi civilistici in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione ai contratti di appalto pubblico. [B] Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di invocare la perdita di un finanziamento da parte di un altro ente pubblico come motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione in materia di appalti pubblici. [C] Sull’idoneità della circostanza che il committente abbia sottaciuto all’appaltatore il rischio di revoca del contributo regionale concesso per la realizzazione di un’opera pubblica ad integrare grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto d’appalto. [D] Sulla responsabilità della p.a. committente per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi di un appalto pubblico causato dal ritardo nell’erogazione di un finanziamento da parte di altro ente pubblico.[E] Sull’onere posto in capo alla stazione appaltante di impiegare la dovuta diligenza al fine di eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera pubblica progettata. [F] Sull’onere della stazione appaltante di contestare l’intempestiva apposizione delle riserve da parte dell’appaltatore e di eccepirne in giudizio la decadenza in materia di appalti pubblici. [G] Premessa la risarcibilità dei danni da mancato guadagno dell’impresa appaltatrice in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante, sulla quantificazione di tali danni e sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore nella vigenza del d.lgs. 163/2006.
SENTENZA N. ****
[A] Preliminarmente, giova evidenziare che in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l’art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del da...