[A] Sulla necessità per l’appaltatore che intenda richiedere i danni per l’illegittima durata della sospensione temporanea dei lavori, nella vigenza dei co. 1 e 2 dell’art. 24 d.m. 145/2000, di previamente diffidare per iscritto il responsabile del procedimento. [B] Sull’onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante circa la legittimità della sospensione dei lavori relativi ad un appalto pubblico. [C] Sulla durata massima della sospensione dei lavori per causa di forza maggiore nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e sui rimedi a disposizione dell’appaltatore ove la sospensione stessa si protragga oltre il termine normativamente prescritto. [D] Sul momento in cui sorge, in capo all’appaltatore, l’onere di apporre le riserve per fatti dannosi continuativi in relazione all’illegittima sospensione dei lavori di un appalto pubblico e sul documento sul quale in tal caso, al più tardi, devono essere formulate.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo quanto riportato in Cass. 113/2022, “l'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 (dell’art. 24 D.M. 145/2000), senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabi...