[A] Premessa la disciplina che regola i lavori di somma urgenza effettuati per conto degli enti locali nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sulla nullità degli incarichi affidati d’urgenza da un Comune ad un’impresa ove il consiglio comunale non adotti il provvedimento di riconoscimento della spesa nei termini indicati dall’art. 191, co. 3 TUEL. [B] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di agire ex art. 2041 c.c. nei confronti di un ente locale per cui abbia eseguito dei lavori commissionati in violazione dell’iter prescritto dall’art. 191 TUEL e sulla (im)possibilità per il g.o. di condannare la p.a. a riconoscere un debito fuori bilancio. [C] Sull’applicabilità del principio secondo cui il rapporto obbligatorio si costituisce tra appaltatore e funzionario in caso di violazione delle norme afferenti l’impegno di spesa degli enti pubblici alla diversa fattispecie in cui i lavori siano stati eseguiti in difetto di contratto scritto. [D] Sulle azioni che l’appaltatore ha a disposizione per conseguire il pagamento delle prestazioni rese nei confonti di un ente locale in difetto di valido contratto o di regolare impegno di spesa.
SENTENZA N. ****
[A] Nel caso si specie si verte in materia di affidamento di lavori di somma urgenza disposta dal responsabile del procedimento del Comune in favore dell’attuale opposta. In tale materia è rilevante quanto disposto dalla norma dell’ art. 163 del Dl 50 del 2016 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile): �...