[A] Sulla sindacabilità della scelta del C.T.U. da parte del giudice, con particolare riguardo al caso in cui sia incaricato un consulente non iscritto in alcun albo. [B] Sull’obbligo del giudice civile di considerare le argomentazioni difensive che si fondino sulle prove assunte in un processo penale o sulla motivazione di una sentenza penale che concerne la stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile. [C] Sui requisiti necessari ad integrare la rilevanza dei ritardi dell’appaltatore ai fini della risoluzione del contratto d’appalto pubblico ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. 554/1999. [D] Sugli effetti risarcitori e restitutori determinati dalla risoluzione di un contratto d’appalto pubblico, con particolare riguardo al calcolo degli oneri restitutori dovuti all’appaltatore dalla p.a. committente per le opere già eseguite. [E] Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. in tema di inammissibilità dell’impugnazione. [F] Sulla natura del contratto di garanzia con cui viene previsto che la stazione appaltante pubblica può escutere la garanzia prestata dall’appaltatore “a prima richiesta e senza eccezioni”.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità “Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive. Ne consegue che la scelta di tale ausiliare da parte del giudice, anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competen...