[A] Sulla necessità, ai fini della loro efficacia, che vengano esplicitamente richiamate le norme previste in tema di riserve dalla l.r. Puglia n. 13/2001 in materia di Appalto pubblico. [B] Sulla facoltà dell’Appaltatore di precisare ed incrementare l’importo delle riserve precedentemente iscritte in ragione dell’anomalo andamento dei lavori in materia di Appalto pubblico. [C] Sullo spostamento della decorrenza del termine per iscrivere le riserve nel caso di sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in materia di Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] L’art. 25 della l.r. Puglia n. 13/2001 stabilisce che l’art. 23 della l.r. Puglia n. 13/2001 non ha una efficacia imperativa diretta, ma è rimessa alla espressa pattuizione delle parti che devono “esplicitamente richiamare le norme della presente legge” per poter attuare la loro efficacia. In sintesi, la norma rime...