[A] Sul riparto dell’onere probatorio in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore. [B] Sulla nozione di chiamata in garanzia impropria.
SENTENZA N. ****
[A] Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore e il debitore, sotto il profilo formale assumano la posizione di convenuto e attore, dal punto di vista sostanziale invece rivestono, pur sempre, la qualifica di attore e convenuto. Sicché, l’onere di provare l’an e il quantum del credito cont...