[A] Sui limiti posti in capo al CTU in relazione all’acquisizione di documenti diversi da quelli allegati dalle parti. [B] Sulle conseguenze della mancata comunicazione alle parti di giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, prevista dal co. 1 dell’art. 90 disp. att. c.p.c. in materia di CTU. [C] Sull’(in)sussistenza dell’obbligo di comunicazione alle parti di giorno, ora e luogo delle operazioni peritali successive alla prima a mente del co. 1 dell’art. 90 disp. att. c.p.c. in materia di CTU. [D] Sui casi in cui il Giudice deve applicare i valori tabellari minimi ai fini della condanna alle spese.
SENTENZA N. ****
[A] Giova osservare che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le prec...