[A] Sui casi in cui si produce la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ai sensi dell’art. 164. co. 4 c.p.c.. [B] Sui termini per la proposizione delle riserve in materia di Appalto pubblico. [C] Sui limiti all’indagine del CTU. [D] Sui casi in cui sussiste la responsabilità dell’Amministrazione Committente per ritardo nel pagamento del corrispettivo all’Appaltatore dovuto al ritardo nell’erogazione di un finanziamento da parte di un altro Ente pubblico. [E] Sull’applicabilità della disciplina sugli interessi contenuta nel d.lgs. 231/2002 ai contratti d’Appalto di lavori pubblici. [F] Sulla (in)derogabilità della disciplina sugli interessi dovuti all’Appaltatore per ritardato pagamento del corrispettivo da parte della P.A. Committente. [G] Sugli elementi idonei a fondare la richiesta di maggior danno ai sensi dell’art. 1224, co. 2 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Occorre ricordare che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° co. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal n. 4 dell'art. 163, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto...