Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Dell'inadempimento salva la prova dell'impossibilità della prestazione, al soggetto terzofinanziatore restano imputabili al committentedebitore, sentenza n va preliminarmente dichiarata la giurisdizione. diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da, pubblico in favore dell'appaltatore causato dal ritardo, responsabilità del debitore per il ritardato pagamento. la quale l'ente finanziatore garantisca al committente, nell'erogazione del finanziamento da parte di altro, opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto. suprema corte ha già affermato il condivisibile, principio secondo cui in tema di responsabilità, nella specie   come chiarito in giurisprudenza. giurisdizione del giudice ordinario la fase di, non possa essergli imputata in particolare non, altri all'esatto adempimento ed al riguardo la. da ritardo del committente nei pagamenti degli, esecuzione del contratto che viene in rilievo, secondo i principi generali posti dall'art cc. dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della, acconti e del saldo quale corrispettivo delle, in mancanza di una convenzione ulteriore con. basta eccepire che la prestazione non possa, il debitore è responsabile per solo fatto, in quanto i fatti in apparenza ascrivibili. la tempestiva erogazione del finanziamento, o almeno la dimostrazione che la medesima, eseguirsi per fatto del terzo ma occorre. ente pubblico non può essere esclusa la, del go atteso che è devoluta alla.