[A] Sull’onere della prova nell’ambito delle azioni esercitabili in caso di inadempimento di un’obbligazione in materia di appalti pubblici. [B] Sulla forma e sulle modalità con cui la P.A. può validamente manifestare la volontà di concludere un contratto d’opera professionale: la (ir)rilevanza della deliberazione di un organo di un Ente pubblico che conferisca l’incarico ad un professionista in assenza di un successivo atto contrattuale. [C] Sulle modalità e sull’organo che può validamente effettuare il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e) TUEL. [D] Sull’applicabilità dell’art. 191 TUEL all’Appalto di lavori pubblici. [E] Sull’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti di un Ente pubblico ove siano esperibili altre azioni nei confronti dell’arricchito o di altri soggetti, quali un amministratore o un funzionario pubblico che abbiano consentito l’assunzione di obbligazioni al di fuori delle procedure di evidenza pubblica.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo...