[A] Sulla natura e sulle conseguenze della mancata osservazione del termine per la registrazione dell’impegno di spesa e per l’attestazione della copertura finanziaria in materia di obbligazioni contratte dagli Enti Locali. [B] Sulla natura non ricognitiva della delibera del Consiglio Comunale con cui, in assenza di un valido contratto scritto, venga destinata una somma al pagamento del corrispettivo di un’opera svolta da un privato. [C] Sulla natura discrezionale del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi ai sensi della lett. e) del co. 1 dell’art. 194 del T.U.E.L.. [D] Sulla rilevabilità della novità della domanda formulata in corso di giudizio da una delle parti. [E] Sui limiti di modificabilità degli elementi identificativi della domanda in sede di prima memoria ex co. 6 dell’art. 183 c.p.c. nel giudizio tra Appaltatore e Stazione Appaltante. [F] Sulla (in)ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti degli Enti Locali per delle prestazioni svolte senza l’osservanza delle norme di contabilità pubblica con particolare riguardo ai Comuni della Regione Sicilia.
SENTENZA N. ****
[A] Giova premettere, in punto di diritto, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L., nella versione ratione temporis applicabile, dispone che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanzia...