[A] Sull’onere di reiterazione delle richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni. [B] Sul grado di specificità necessario ai fini dell’ammissibilità dell’appello. [C] Sull’(in)ammissibilità dell’appello che contenga un mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. [D] Sul valore probatorio delle fatture emesse dall’Appaltatore ed inviate all’Amministrazione committente in materia di Appalto pubblico. [E] Sulla forma necessaria ad substantiam nei contratti in cui sia parte una pubblica Amministrazione. [F] Sull’(in)idoneità delle deliberazioni degli organi di un Ente pubblico a costituire valido atto di conclusione di un contratto tra la P.A. ed un privato in assenza di un apposito documento contrattuale scritto dal quale desumersi la concreta instaurazione del rapporto giuridico. [G] Sulla rilevabilità della nullità di un contratto in grado di appello. [H] Sull’onere probatorio posto a carico della parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio.
SENTENZA N. ****
[A] È noto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado, in via espressa o implicita, le proprie richieste istruttorie abbia l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (c...