[A] Sul potere del giudice di merito di comparare il comportamento delle parti in caso di denuncia di inadempienze reciproche. [B] Sull’onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante con riferimento alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad un’altra impresa nel caso previsto dal co. 8 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulle differenze rispetto alla previgente disciplina di cui all’allegato F dell’art. 340 della l. 2248/1985. [C] Sul soggetto a carico del quale devono essere poste le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto.
SENTENZA N. ****
[A] “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormen...