[A] Sulla legittimità della modifica del thema decidendum, in sede di precisazione delle conclusioni, proposta dalla parte che intenda limitare, qualitativamente e/o quantitativamente, l’originaria pretesa. [B] Sui presupposti necessari ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere. [C] Sulla rilevanza della sopravvenuta transazione della lite, in un giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, tra creditore ed uno dei debitori solidali con riferimento alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed alla disposizione di cui all’art. 1304 c.c.. [D] Sull’interpretazione dell’istituto codicistico delle obbligazioni solidali nel caso di condebitori che siano obbligati nei confronti dello stesso creditore in forza di titoli diversi e che abbiano concorso, con le rispettive condotte, a causare il medesimo danno.
SENTENZA N. ****
[A] Fermo in ogni caso il generale potere di qualificazione giuridica della domanda riservato al giudice ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del generale principio in forza del quale iura novit curia, ci si limita solo a ricordare che, come noto, in sede di precisazione delle conclusioni è vietato estendere il thema decide...