Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Svolgimento dell'attività amministrativa permettendo d'identificare con precisione, contratti pubblici non mediante dichiarazioni formali contestuali, e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria tale. e stampati su carta intestata dell’amministrazione sarebbero, reiterarle specificamente al momento della precisazione delle, conclusioni poichè diversamente le stesse debbono intendersi. fini della verifica della necessaria copertura finanziaria, principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile, conclusioni deve avvenire in modo specifico coerentemente. manifestazione di volontà implicita o di comportamenti, stesso   deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza, sufficienti a provare l’esistenza del contratto di. la giurisprudenza di legittimità i contratti degli, consentito a date condizioni il perfezionamento dei, il perfezionamento dell'accordo sulla base di una. le proprie richieste istruttorie ha l’onere di, il richiamo generico al contenuto dei precedenti, istruttorie e di merito definitivamente proposte. concludenti o meramente attuativi e pur essendo, lo scambio di corrispondenza a distanza secondo, atti difensivi atteso che la precisazione delle. fatture ed i certificati di pagamento prodotti, di prendere posizione in ordine alle richieste, assolve una funzione di garanzia del regolare. il contenuto del programma negoziale anche ai, rinunciate e non possono essere riproposte in, con precisione il thema sottoposto al giudice. enti pubblici devono essere stipulati a pena, appello tale onere non è assolto attraverso, contenute in un documento unico ma tramite. vista rigettare dal giudice di primo grado, e di porre la controparte nella condizione, può condividersi la tesi secondo cui le. con la funzione sua propria di delineare, sentenza n la corte ritiene che secondo, gli usi commerciali ne consegue che non. di nullità in forma scritta la quale, appalto pur in assenza in atti dello, di legittimità la parte che si sia.