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PREFERENZE
[A] Sui poteri di rappresentanza del direttore dei lavori: gli effetti prodotti dalla sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, del preventivo redatto dall’Appaltatore per la realizzazione di lavori in materia di Appalto pubblico. [B] Sulla sussidiarietà e sulle differenze tra l’azione di indebito oggettivo e quella di ingiustificato arricchimento. [C] Sui caratteri di specialità che contraddistinguono l’azione di ingiustificato arricchimento esperita nei confronti della Pubblica Amministrazione rispetto al rimedio generale. [D] Sulla quantificazione dell’obbligo restitutorio, per ingiustificato arricchimento, accertato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
SENTENZA N. 889
[A] È necessario provare che il direttore dei lavori abbia poteri di rappresentanza del comune al fine di appaltare nuove opere sicchè la sottoscrizione del preventivo da parte del direttore dei lavori non produce effetti obbligatori nei confronti del comune. Infatti, il direttore dei lavori, che solitamente è ausiliario del committente, assume la rappresentanza limitatamente alla materia tecnica (C. 7242/01;C 5632/96).
[B] Per quanto riguarda la sussidiarietà tra le due azioni, la giurisprudenza ha sancito che “l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione di reintegrazione dell'equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazione di "facere", la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento” (Cassazione civile, sez. I, 21/03/2014, n. 6747; Cassazione civile, sez. III, 15/04/2010, n. 9052).
[C] La giurisprudenza da tempo si è espressa nel senso che l'azione predetta quando è esperita nei confronti della pubblica amministrazione presenta caratteri di specialità rispetto al rimedio generale. In via pretoria la giurisprudenza ha infatti affermato i seguenti principi generali: 1. l'azione di arricchimento ex art. 2041 può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (C., S.U., 9441/2011; T.A.R. Abruzzo, 5.6.2014, n. 512); 2. l'azione può essere esperita in mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, ovvero quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento alla fattispecie in questione (C. 843/2020); 3. la sussistenza dell'arricchimento dell'ente pubblico va valutata avendo riguardo all'effettiva utilità che abbia ricavato (si è consolidata la regola in virtù della quale ai fini del riconoscimento è sufficiente un uso o un impiego dei beni o dei servizi per le finalità dell'ente (C. 10884/2007; C. 4198/1982). Il riconoscimento può risultare anche implicitamente per facta concludentia ( C. 6570/1997; C. 6332/1996) o attraverso l'utilizzazione della prestazione (C., S.U., 10596/1994) anche da parte della collettività a cui è destinata; 4. Il ricorso ad eventuali tariffe professionali rappresenta soltanto un indice presuntivo. Il debito che nasce in capo all'ente è un debito di valore e non di valuta ( C., S.U., 1025/1996; C. 7694/1992; C. 9809/2019). L'acceptio consente dunque non solo di fondare una responsabilità di carattere restitutorio, ma anche di estendere la responsabilità al recupero del valore integrale di quanto prestato, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva locupletazione. Di recente la giurisprudenza ha mostrato una progressiva tendenza ad attenuare sempre più la rilevanza del requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione. Infatti, poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione deve provare, ed il giudice accertare, il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole (C., S.U., 10798/2015).
[D] Per quanto riguarda i criteri circa la determinazione del quantum, le soluzioni astrattamente configurabili sono tre: a) restituzione integrale dell'equivalente monetario coincidente in pratica con quanto fatturato ( C. 9584/1998; C. 7139/1993); b) restituzione dell'equivalente monetario nei limiti dell'arricchimento ; c) restituzione nei limiti del minor valore tra perdita subita ed arricchimento conseguito. Nella pratica, tuttavia, i criteri tendono a sovrapporsi. Se per esempio viene data esecuzione ad un contratto di fornitura invalido, l'arricchimento per la P.A. è costituito dal risparmio di spesa effettuato, pari al valore medio di mercato della merce acquistata; per converso anche la perdita subita dal fornitore è pari al valore della merce fornita, vale a dire al prezzo medio di mercato, spesso coincidente con il corrispettivo pattuito (T. Napoli 23.2.1989).