[A] Sui presupposti della rimessione in termini ai sensi del co. 2 dell’art. 153 c.p.c. [B] Sulle conseguenze della mancanta predisposizione della perizia di cui al co. 4 dell’art. 147 del d.p.r. 554/1999 entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza. [C] Sull’onere dell’Appaltatore di formulare istanza di recesso per il ritardo nella consegna dei lavori e sull’entità del rimborso spettante.
SENTENZA N. ****
[A] L’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà, in rapporto causale determi...