[A] Sull’applicabilità del principio di scissione degli effetti della notificazione alla notifica effettuata dall’avvocato a mezzo posta ai sensi della l. 53/1994. [B] Sugli elementi rilevanti ai fini della valutazione della nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi del co. 4 dell’art. 164 c.p.c.. [C] Sull’esigibilità del credito dovuto per l’esecuzione di opere pubbliche nel caso in cui esso risulti sul registro di contabilità, ma la Stazione Appaltante non abbia emesso il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 169 del d.p.r. 554/1999. [D] Sugli obblighi della Stazione Appaltante, in materia di Appalto pubblico, nel caso in cui si evidenzino, in corso di esecuzione, inadeguatezze progettuali in grado di ostacolare la corretta realizzazione delle opere e sulle conseguenze della violazione di tali obblighi.
SENTENZA N. ****
[A] È sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo ar...