[A] Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all’esecuzione di un contratto d’Appalto, con particolare riguardo all’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall’Amministrazione committente. [B] Sull’individuazione del momento in cui sorge in capo all’Appaltatore l’onere di iscrizione delle riserve in materia di Appalti pubblici. [C] Sulle conseguenze dell’esecuzione di una prestazione da parte di un privato e della ricezione della stessa da parte di un Ente Pubblico, con contestuale riconoscimento di debito fuori bilancio, in caso di mancanza di forma scritta del contratto d’appalto. [D] Sulla facoltà per l’Appaltatore di provare, nonostante la presenza di una clausola penale, che il ritardo nell’esecuzione dei lavori è derivato da fatto a lui non imputabile in materia di appalti pubblici: in particolare, sull’idoneità della richiesta di variazione delle opere, avanzata dal Committente nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, a determinare l’inapplicabilità e l’inefficacia della clausola penale contrattualmente prevista.
SENTENZA N. ****
1. Come sostenuto da costante giurisprudenza e, da ultimo, confermato dalla Suprema Corte con ordinanza resa a Sezioni Unite, “ anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010…sono devolute alla cognizione del Giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalt...