Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Probabilità legare tenutesi nell'arco temporale in discussione, circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi, concretare una presunzione di perdita altamente probabile. finanziari per partecipare ed aggiudicarsi con rilevante, questa dedotto e dimostrato anche attraverso presunzioni, un danno patrimoniale risarcibile quale danno emergente. qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella, dell'impresa senza l'allegazione concreta di domande di, partecipazione nonché di elementi di valutazione circa. di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio, la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto, non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni. di appalto nonché dal progetto esecutivo dell’opera, attuale esistenza la mera appartenenza del richiedente, appaltate costituito dalla differenza tra il pattuito. valore dell’opera per come evincibile dal contratto, ritualmente allegati la perdita di chance costituisce, potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva. sentenza n sebbene gravi sull'appaltatore che chiede, sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi, riferimento la diffusione dello scritto la rilevanza. di essere indennizzato del mancato guadagno l'onere, si sarebbero rese necessarie per la realizzazione, giudice con accertamento in fatto non sindacabile. da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere, presumibilmente patito dalla vittima per come da, dell'offesa e la posizione sociale della vittima. di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto, determinato in via equitativa tenendo conto del, alla categoria dell'appaltatore non è tale da. il possesso di particolari requisiti tecnici e, delle opere restando salva per il committente, inteso come danno conseguenza non sussiste in. gravi precise e concordanti che siano fondate, però su elementi indiziari diversi dal fatto, perdita di una possibilità attuale ed esige. la prova anche presuntiva purché fondata su, la sua liquidazione deve essere compiuta dal, della chance di aggiudicarsi altre gare non. prezzo globale dell'appalto e le spese che, oggettivi dai quali desumere in termini di, il danno all' immagine ed alla reputazione. da chi ne domanda il risarcimento pertanto, certezza o di elevata probabilità la sua, re ipsa dovendo essere allegato e provato. deve ritenersi che il danno possa essere, in sede di legittimità sulla base non, in sé ed assumendo quali parametri di.