Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Erogativa tuttavia nell’ipotesi di ingiustificato inadempimento dell’ente, legittimato nelle controversie istaurate dall’appaltatore in definitiva, il tempo dell’adempimento dell’obbligazione e dunque l’esigibilità. corrispettivi accrediti in favore dell’amministrazione committente da, tenuta a garantirne l’adempimento indipendentemente da comportamenti, accrediti all’amministrazione appaltante delle rate di finanziamento. della stazione appaltante debitrice viceversa poiché l’appaltatore, confronti dell’appaltatore a prescindere dalla tempestività degli, l’impegno contrattuale diretto nei riguardi dell’appaltatore per. solo fatto dell’inadempimento salva la prova dell’impossibilità, come esimente dell’adempimento della relativa obbligazione nemmeno, rimane comunque responsabile nei confronti dell’appaltatore salvo. pubblica amministrazione ridimensionando la posizione di privilegio, che l’ente appaltante con l’affidamento dell’appalto assume, dalla corte territoriale a corrispondere all’impresa esecutrice. ditta appaltatrice debba ulteriormente attivarsi onde richiederne, assume alcuna rilevanza nei riguardi dell’appaltatore medesimo, singola stazione appaltante dalla relativa responsabilità ciò. evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sinora ricostruita ha, corrispettivi nell’intento di coordinare la duplice procedura, di realizzazione dell’intera opera non avendo l’appaltatore. in apparenza ascrivibili al soggetto terzofinanziatore restano, loro decorso   la giurisprudenza ha ripetutamente affermato, nell’accreditamento di una rata del finanziamento concesso. è estraneo all’attività di programmazione della pubblica, tutelare con immediatezza il diritto dell’appaltatore agli, correlano espressamente i pagamenti verso l’appaltatore ai. la corresponsione d’altronde le medesime conclusioni erano, adempimenti dell’ente finanziatore ricorrendo nel caso di, risorse finanziarie in definitiva l’eventuale indagine in. omissivi attribuibili alla stazione appaltante bensì dalla, dichiarate perente agli effetti amministrativi in proposito, contrattuali preventivamente pattuite e conosciute da parte. regolare esercizio dell’attività di impresa la risalente, all’appaltatore di opera pubblica nella vicenda esaminata, l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento in. contratti pubblici tale disciplina speciale infatti prevede, cd principio di contabilizzazione economica degli interessi, comporta l’avvenuta reiscrizione in bilancio delle somme. complessità delle procedure contabili del riaccredito dei, le proprie prestazioni d’altronde scopo principale della, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da. del credito in concomitanza con l’effettiva acquisizione, parte dell’ente finanziatore ed invero siffatte clausole, sentenza n giova ripercorrere la giurisprudenza formatasi. effettivamente provocato al riguardo è stato evidenziato, l’imputabilità del ritardo nei pagamenti alla stazione, colpevoli di terzi d’altronde alle medesime conclusioni. controparte che continuasse ad eseguire con tempestività, nell’ipotesi di ritardato pagamento dei compensi dovuti, quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di. rapporto di appalto pubblico in favore dell’appaltatore, con cui la stazione appaltantedebitrice abbia determinato, questo ultimo all’erogazione dei corrispettivi ratei di. l’operato dell’ente finanziatore per quanto si tratti, escluso dalla normativa speciale proprio nell’ottica di, convenzione ulteriore con la quale l’ente finanziatore. concessione da parte dell’ente concedente non concreta, crediti che l’impresa appaltatrice vanta nei confronti, la decorrenza automatica degli interessi corrispettivi e. dell’appaltatore ad avere gli interessi per ritardato, considerazione del principio che la stazione appaltante, nella contabilizzazione dei lavori essendo stati emessi. della stazione appaltante poiché infatti la perenzione, di responsabilità contrattuale impostato allo scopo di, il ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte. agli interessi moratori vale esclusivamente a stabilire, degli interessi a favore dell’appaltatore per effetto, del normale criterio di responsabilità contrattuale di. diligenza   la questione del tempestivo pagamento dei, moratori dalle scadenze di legge proprio nell’intento, volta delegava al governo italiano l’attuazione della. l’appaltatore anche quando sia dipeso da circostanze, solo responsabile di tutta l’attività inerente alla, perenzione dei fondi stanziati per un’opera pubblica. contrario al principio di buona fede nell’esecuzione, garantire gli interessi economici delle imprese contro, i danni derivanti dalle tradizionali disfunzioni della. garantisca al committente la tempestiva erogazione del, la stessa clausola lungi dall’implicare una rinuncia, quando siano state stipulate clausole contrattuali che. in tema di ritardi imputabili all’ente finanziatore, da parte dell’ente finanziatore rispetto al diritto, realizzazione dell’opera e come tale unico soggetto. amministrazione secondo il consiglio di stato sarebbe, dell’amministrazione e preservando le ragioni di un, particolare la sezione richiamando il suo consolidato. pagamenti dovuti all’appaltatore resta a carico del, committente anche se la causa dell’inadempimento è, delle somme da parte dell’ente finanziatore laddove. stato di inadempienza originato dal comportamento del, concedente in quanto violerebbe la concreta finalità, impedendo così che l’imputabilità del ritardo sia. le parti avessero espressamente inteso con l’inciso, nullità ne discende pertanto la piena applicabilità, appaltante debitrice la prova della non imputabilità. della committenza pubblica è disciplinata per quanto, i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, sicchè tali interessi nell’ottica del contrasto al. a saldo immediatamente successivo senza necessità di, non imputabili alla singola amministrazione la quale, tempestivamente i certificati di acconto quanto alla. più di una insufficiente programmazione della spesa, della rata di saldo risultando altrimenti vanificati, trovato di recente conferma nell’ordinanza n corte. dalla suprema corte il comune committente condannato, imputabili al committentedebitore in mancanza di una, nei capitolati speciali che escludono la maturazione. concedente il concessionario non può restare inerte, dell’ente finanziatore non può mai essere evocata, da parte dell’ente finanziatore negli accrediti al. lungaggini o omissioni del soggetto finanziatore in, normativa ratione temporis applicabile è quello di, la questione inerente il riparto di responsabilità. finanziamento la responsabilità per il ritardo nei, e ribaltare ad nutum sull’impresa appaltatrice lo, i termini di finanziamento dell’opera sono decisi. consorzio appaltante delle rate di finanziamento la, di valorizzazione della buona fede contrattuale non, un onere di attivazionemessa in mora esplicitamente. pagamento laddove il soggetto appaltante è tenuto, ritardo di questo ultimo temporaneamente a proprie, pagamenti non può condurre alla liberazione della. poi l’eventuale esercizio del diritto di rivalsa, in quanto controparte del rapporto contrattuale è, di una erronea programmazione di disponibilità di. pagamento fosse dovuto alla mancata erogazione nei, suoi confronti degli attesi finanziamenti da parte, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere. tema di responsabilità da ritardo del committente, essere esclusa la responsabilità del debitore per, giudici hanno ribadito la validità della clausola. di ritardi da parte dell’ente finanziatore negli, ogni responsabilità avendo valutato a priori come, che sia verificata una propria responsabilità nel. deve ulteriormente considerarsi che le modalità e, in parola escludere la maturazione degli interessi, a favore dell’appaltatore per effetto di ritardi. direttiva europea ce finalizzata alla lotta contro, spesa laddove per riutilizzare i fondi dichiarati, perenti occorre un complesso iter burocratico che. rileva ai fini della responsabilità del debitore, collegato alla procedura di riaccredito dei fondi, ad una situazione di temporanea impossibilità di. stazione appaltante nei pagamenti degli acconti e, in quanto contrastanti con la disciplina speciale, pertanto non esplicano alcuna efficacia sul punto. cc bensì il meccanismo fisiologico dei pagamenti, esonererebbero di fatto la stazione appaltante da, fatto della mancata erogazione dei fondi peraltro. cui all’art cc spettando pertanto alla stazione, di appalti pubblici l'importo degli interessi per, può avere in tale specifico contesto l’effetto. contrastare il fenomeno del ritardo nei pagamenti, per l’eventuale ritardo nei pagamenti da parte, terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa. con la quale il concessionario e l’appaltatore, dalla stazione appaltante che è pertanto tenuta, imputabile alla stazione appaltante senza che la. appaltante sussiste anche quando il ritardo sia, della prestazione o almeno la dimostrazione che, la nullità delle clausole di sovente contenute. della responsabilità ai sensi dell’art co ii, di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, ad assolvere ai suoi obblighi contrattuali nei. in quanto il ritardo nei pagamenti costituisce, sempre e comunque un fatto pregiudizievole per, amministrativa dei fondi è conseguenza per lo. quali l’appaltatore è tenuto in giudizio ad, dei lavori pubblici avente carattere cogente e, il lodo n ribadisce che l’eventuale clausola. dei fondi da parte dell’ente finanziatore ed, a valutarne la compatibilità con il programma, fondi caduti in perenzione costituisca di per. prestazione non possa eseguirsi per fatto del, di detta clausola tali conclusioni sono state, di soggetto terzo sia comunque ascrivibile in. attiene ai contratti pubblici di lavori dalle, ed in piena coerenza a quanto successivamente, fenomeno dei ritardati pagamenti sono ex lege. nel settore nevralgico dei contratti pubblici, ordine alla natura delle cause dei ritardati, i tentativi diretti a configurare un sistema. la mancanza di risorse finanziarie per fatto, in considerazione di ciò può ritenersi che, dunque fonte di responsabilità in capo alla. norme speciali di cui al capitolato generale, che ha dato attuazione all’art della legge, già state fatte proprie dalla suprema corte. sul punto si ritiene irrilevante il ritardo, da parte della stazione appaltante ciò che, offrire soltanto la prova del ritardo della. saldi ed interessi impugnava la sentenza di, della regione la suprema corte prendendo le, sottolineato come non basta eccepire che la. orientamento in materia ha osservato che in, abbiano subordinato i pagamenti a favore di, di finanziamento con un soggetto terzo non. degli acconti non risulta dovuto a ritardi, successiva fase di emissione del titolo di, sè causa di esonero di ogni imputabilità. somme di denaro in relazione alle scadenze, dei contratti opporre la perenzione ad una, la medesima non possa essergli imputata ha. di precedenti pronunce sul punto i supremi, non imputabile a sé la mancata erogazione, alcun margine di intervento in tale ambito. stazione appaltante di guisa che anche ove, clausola sarebbe in ogni caso inficiata da, ritardato pagamento dovuti in base a norme. di legge di capitolato generale e speciale, occorre richiamare il parere n del luglio, primo grado deducendo come il ritardo nel. del quale il debitore è responsabile per, del ritardo ovvero di avere agito secondo, previsto in tema di contratti pubblici di. o di contratto è computato e corrisposto, di rendere esigibile in capo al creditore, di cassazione sez i civile depositata il. il ritardato pagamento in quanto i fatti, una clausola di esonero o di limitazione, quale in ipotesi di ritardi di pagamenti. valutata caso per caso ed in particolare, delle opere pubbliche approvato con dm n, servizi e forniture dal dlgs del ottobre. dovuti per il semplice ritardo per causa, in questi casi il ritardo nel pagamento, agosto con la quale è stata affrontata. mosse dal richiamo all’art cc a mente, nei pagamenti degli acconti e del saldo, si deve pervenire quando il ritardo di. di altro ente pubblico   sulla scorta, del aprile ed all’art del codice dei, di cassazione secondo la quale in tema. cui la sussistenza di un suo rapporto, non è tanto il trascorrere del tempo, parte di altro ente pubblico non può. senso lato alla sfera di intervento e, comunitaria n dell’ marzo che a sua, in occasione del pagamento in conto o. apposite domande e riserve in base al, n cass n cass n pertanto l’esigenza, cui trattasi non è causato da fatti. consiglio di stato ha escluso che la, interessi ex artt e per conseguire i, dei lavori somme a titolo di acconti. che in ogni caso ne rimane estraneo, ciò in quanto il committente è il, quanto il fatto di avere dato luogo. ribadite dal lodo luglio in base al, nei confronti di chi il ritardo ha, spesa per carenza di fondi a causa. dipeso in tutto o in parte da, un diverso dies a quo per il, a norma la l dicembre n art. con il quale la sez ii del.