[A] Sulla responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di ritardato pagamento all’Appaltatore derivante dal ritardo dell’Ente Finanziatore nell’accreditamento del finanziamento concesso per l’esecuzione dell’appalto. [B] Sulla clausola che stabilisca come tempo dell’adempimento dell’obbligazione quello in cui vi sia l’effettiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle somme concesse dall’Ente Finanziatore dell’appalto. [C] Sulla clausola che escluda la maturazione di interessi a favore dell’Appaltatore nel caso di ritardo dell’Ente Finanziatore nell’accreditamento del finanziamento concesso alla Stazione Appaltante in materia di contratto d’Appalto pubblico. [D] Sulla decorrenza degli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per ritardato pagamento del corrispettivo in caso di mancata espressa richiesta degli stessi da parte del creditore in materia di contratto d’Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
1. Giova ripercorrere la giurisprudenza formatasi in tema di ritardi imputabili all’ente finanziatore nell’accreditamento di una rata del finanziamento concesso. Sul punto, si ritiene irrilevante il ritardo da parte dell’ente finanziatore rispetto al diritto dell’appaltatore ad avere gli interessi per ritardato pagament...