[A] Sui limiti alla possibilità del creditore del fallito di eccepire un controcredito in compensazione e sulla qualificazione di tale domanda come eccezione riconvenzionale (ammissibile) o domanda riconvenzionale (inammissibile). [B] Sulla distinzione tra l’istituto della compensazione, che richiede apposita eccezione di parte o domanda riconvenzionale, ed un mero rapporto di dare ed avere, nel quale vi è automatica elisione dei rispettivi crediti.
SENTENZA N. ****
1. Secondo il chiaro principio enunciato da Cass., n. 25609/2015 (“Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, quando il convenuto abbia chiesto la compensazione di un controcredito in forma di eccezione riconvenzionale e il giudice di primo grado ne abbia dichiarato l'inammissibilità qual...