[A] Sull’applicabilità del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., così come modificato dalla l. 69/2009, ai giudizi instaurati prima della novella normativa. [B] Sul termine ultimo per svolgere le contestazioni. [C] Sulle posizioni di opposto ed opponente nel giudizio di opposizione a d.i.. [D] Sui limiti in materia di prova nell’attività svolta dal C.T.U.. [E] Sull’applicabilità dell’obbligo della clausola di revisione periodica del prezzo ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 6 della l. 537/1993.
SENTENZA N. ****
1. Secondo la pronuncia n. 5482/2015 della Corte di Cassazione n° 5482/ 2015: “in ordine al principio di non contestazione, poi, va sottolineato che la norma dell’art. 115 c.p.c. nel formulazione attuale – a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2009 – è applicabile ai giudizi iniziati in primo grado su...