[A] Sull’onere probatorio posto a carico del creditore in caso di fatture impagate per errore contabile del debitore. [B] Sui presupposti necessari alla invalidazione della confessione stragiudiziale di avvenuto pagamento svolta dall’Appaltatore attraverso la quietanza delle somme versate dalla Stazione Appaltante. [C] Sulla dichiarazione liberatorio nella quietanza “a saldo”: natura, onere probatorio e differenza con la quietanza a scopo transattivo; [D] Sui requisiti necessari ai fini della valida conclusione di una transazione; [E] Sull’errore come causa di annullamento del negozio in materia di transazione conservativa
SENTENZA N. ****
1. Il creditore è onerato a provare l’asserito errore contabile del debitore ((cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 450, Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620). 2. È principio consolidato quello secondo cui la confessione può esser invalidata (e non ...