[A] Sul regime delle preclusioni processuali vigente nel procedimento arbitrale. [B] Sulla determinazione del termine oltre il quale la sospensione illegittima autorizza l'appaltatore a domandare la risoluzione del contratto. [C] Sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti nel caso in cui una chieda la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento della prestazione. [D] Sulle valutazioni svolte dal Collegio per determinare l'entità dei reciproci inadempimenti lamentati dalle parti e sulla decisione in merito alle reciproche domande di risoluzione per inadempimento. [E] Sugli effetti retroattivi o meno prodotti dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di una delle parti e sugli obblighi restitutori delle parti. [F] Sull'entità dei risarcimenti dovuti alla parte non inadempiente e sulle diferenze tra l'ipotesi di risoluzione posta a carico della Stazione Appaltante e risoluzione posta a carico dell'Impresa in merito al valore da attribuire dell'opera parzialmente eseguita: valore venale o valore determinabile sulla base del prezzo di contratto. [G] Sul diritto o meno dell'Impresa, nel caso di appalto "a corpo", di ottenere l'integrale pagamento stabilito a prescindere dalla effettiva fruizione della voce contrattuale realizzata. [H] Sul diritto o meno dell'Impresa di ottenere il riconoscimento di pretese a titolo di corrispettivo contrattuale nel caso in cui il Collegio dichiari la risoluzione del contratto per inadempimento. [I] Sul diritto o meno dell'Impresa al risarcimento del danno per mancato utile e sulla quantificazione dello stesso nel caso di prolungata sospensione dei lavori che non vengano più ripresi. [L] Sulla possibilità o meno che il danno all'immagine lamentato dalla Stazione Appaltante per il ritardo nella consegna dell'opera sia risarcibile, in parte, nel caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa prevalente della stessa Stazione Appaltante. [M] Sulla spettanza o meno di interessi legali o moratori sugli importi liquidati all'Impresa a titolo restitutorio in conseguenza della declaratoria di risoluzione del contratto per colpa della Stazione Appaltante e sulla prova necessaria alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria ed del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.