Tribunale di Firenze, 22 agosto 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 1 novembre 2011
[A] Sull’art. 7 del c.p.a. laddove nel definire l'ambito di giurisdizione del giudice amministrativo qualificato dalla tipologia delle controversie elencate dal comma l così si esprime: “l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. [B] Sulla nuova linea interpretativa in virtù della quale il criterio discretivo del riparto di giurisdizione non è più incentrato nella individuazione della situazione soggettiva per cui si domanda tutela (diritto soggettivo o interesse legittimo), né nel riscontro della presenza o meno di un atto amministrativo, né infine nella valutazione del tipo di discrezionalità espresso dalla P.A. nell'atto amministrativo che si assume lesivo (discrezionalità assoluta, tecnica ecc.). [C] Sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda cautelare avanzata dai ricorrenti denunciando un fatto lesivo del loro diritto di proprietà, in relazione ad immobili che si trovano lungo il percorso interessato dai lavori del passante ferroviario del tratto cittadino di Firenze dell'Alta Velocità (Nodavia S.p.A. – R.F.I. S.p.A.). [D] Sul ricorso promosso da un consigliere comunale di Firenze il quale invocando una sostituzione processuale della collettività cittadina, genericamente intesa, per superiori interessi di carattere pubblico o politico intenda esperire una sorta di "class action" con un’azione promossa ex. art. 1171 c.c. e 700 c.p.c.
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