Sulla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 8/2004, nella parte in cui ha correlato l’utilità dell’annotazione di comportamenti di grave negligenza o malafede, alla possibile valorizzazione, da parte di stazioni appaltanti anche diverse da quelle che abbiano avuto precedenti rapporti contrattuali con il soggetto responsabile di tali comportamenti, in sede di bando di gara, al fine di evitare di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti reiteratamente inadempienti e quindi inaffidabili
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