[A] Il rifiuto del committente di concedere proroghe non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato a proprio rischio dal giudice che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile. [B] In linea di principio gli appalti di opere pubbliche sono assoggettati, al pari di quelli privati, alla regola generale che il rischio di difficoltà dell'opera deve essere sopportato dall'appaltatore. [C] Sulla circostanza che formazione dei nuovi prezzi debba avvenire in contraddittorio con l'appaltatore e sul potere della stazione appaltante di stabilire gli importi spettanti per le nuove opere