Autore: francesco - Pubblicato il 27 novembre 2009
[A] Sulle sorti della domanda di risoluzione proposta dall’impresa antecedentemente rispetto alla risoluzione disposta d'ufficio dal Comune per abbandono del cantiere. [B] Sui casi in cui l’appaltatore, oltre ad essere tenuto a segnalare le inadeguatezze progettuali, è obbligato ad astenersi dall'esecuzione del progetto ed a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. [C] Sul dovere di collaborazione che grava sulla stazione appaltante. [D] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla necessità di riconoscere la sola ritardata percezione dell’utile di impresa oppure anche la mancata percezione dello stesso. [E] Sulle tabelle per valutare la congruenza importo dei lavori - costo della manodopera utilizzate dalle Casse Edili. [F] Sul superamento del quinto del valore di gara per la singola categoria dei lavori e sulla possibilità o meno di riconoscere per ciò solo l'equo compenso. [G] Sulla procedura che deve essere osservata affinché l’appaltatore possa richiedere il riconoscimento di una parte del risparmio conseguito in virtù di una variante migliorativa dallo steso proposta ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 145/2000
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