Autore: francesco - Pubblicato il 20 settembre 2009
[A] Sulle circostanze che possono giustificare l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa. [B] La risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Amministrazione grava quest'ultima dell'obbligo di risarcire il danno patito dall'appaltatore anche in base ai criteri dettati dall'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, in materia di recesso unilaterale. [C] Sulla richiesta con la quale l’impresa, in seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’amministrazione, richiede il pagamento del valore venale dei lavori, pari all’importo contrattuale al lordo del ribasso d’asta. [D] Sulla risoluzione del contratto per colpa dell’amministrazione e sulla richiesta dell’impresa quanto al risarcimento del danno per perdita di chance e per danno all’immagine. [E] Sugli effetti del procedimento per responsabilità erariale incardinato dinanzi alla Corte dei Conti – nei confronti del responsabile dell'Ufficio Legale, del dirigente, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori - ed avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo bonario con l’impresa