[A] Le eventuali carenze del progetto esecutivo non possono indurre l’impresa a rifiutare la consegna lavori. [B] Le dichiarazioni con le quali in sede di gara l’appaltatore ha riconosciuto che gli elaborati progettuali sono stati da lui esaminati e giudicati realizzabili non assurgono a mere clausole di stile. [C] Il rifiuto opposto dall’impresa rispetto alla consegna lavori giustifica il provvedimento di risoluzione contrattuale e l’incameramento della cauzione. [D] Sulla particolare valenza della cauzione definitiva qualora si proceda alla sua escussione non già nel corso dell’esecuzione bensì in seguito all’inadempimento dell’obbligo di presa in consegna dei lavori. [F] Sul potere riduttivo delle penali esercitabile d’ufficio dal giudice
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