[A] Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo all’onere a carico dell’appaltatore di iscrivere tempestiva riserva negli atti contabili. [B] Sulle tre teorie che si sono succedute nel tempo a giustificazione dell’onere di iscrivere tempestiva riserva. [C] Sulla c.d. teoria del “controllo di spesa”. [D] Sui fatti comunque producenti spesa che per giurisprudenza costante non sono soggetti all’onere di tempestiva riserva. [E] Sulle formalità a cui l’appaltatore deve attenersi per non incorrere nella decadenza per tardiva iscrizione delle riserve. [F] Sulla nozione di “atti idonei a ricevere la riserva” ulteriori rispetto al registro di contabilità. [G] Sulla rinunzia esplicita o implicita alle riserve già formulate da parte dell’appaltatore. [H] Sulla rinunzia a far valere la tardività delle riserve da parte della stazione appaltante e sulla possibilità o meno che tale rinunzia provenga dai soggetti da quest’ultima incaricati: RUP, direttore lavori e collaudatore. [I] Sulla differenza tra i c.d. “fatti istantanei” ed i “fatti continuativi” ai fini della tempestiva iscrizione della riserva e sui differenti orientamenti giurisprudenziali al riguardo. [L] Sulle c.d. “riserve generali” esenti dall’onere della tempestiva iscrizione negli atti contabili. [M] Sulle tre fasi nelle quali si articola il procedimento di collaudo di un’opera pubblica. [N] Sulla responsabilità a carico dell’appaltatore dopo l’approvazione, espressa o tacita, del certificato di collaudo. [O] Sugli oneri di custodia e manutenzione dell’opera a carico dell’appaltatore dopo il collaudo, qualora l’amministrazione proceda alla "presa in consegna anticipata"
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