Dott. Roberto PROIETTI - Presidente
Prof. Avv. Andrea ZOPPINI - Arbitro
Avv. Marco ANNONI - Arbitro
1. La questione sollevata dalla difesa della Società appaltatrice ripropone all''esame del Collegio il problema della interferenza tra la clausola compromissoria e il contratto principale in cui essa è inserita e del rapporto che nasce dal collegamento tra le due pattuizioni. Sul punto la giurisprudenza e la dottrina prevalenti si erano pronunciate nel senso che la clausola compromissoria ha una sua autonomia e che, pertanto, la nullità del contratto non si comunica alla clausola (e viceversa). Questo indirizzo è stato recepito dal legislatore che, nella recente novella della disciplina arbitrale di cui all’art. 20 del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, nell''intento di dirimere ogni discussione, ha stabilito testualmente che "
la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale
si riferisce" (art. 808, comma 3, cod. proc. civ.). Ciò significa che, nella controversia 111 esame, nessuna rilevanza può essere attribuita, in via pregiudiziale, alle domande dell''Impresa volte ad ottenere in via principale una pronuncia sulla nullità dei sette contratti di proroga-rinnovo.
2. Con la domanda di arbitrato la I.COS. Impresa Costruzioni S.pA., oltre alla declaratoria di nullità dei contratti di proroga-rinnovo, ha proposto in via principale l''azione di arricchimento senza causa, occorre verificare se ne sussistano i presupposti e se la domanda in concreto proposta rispetti i limiti legali entro i quali è consentito al giudice di indagare ai fini della determinazione della pretesa formulata dall''Impresa. In ordine al primo profilo, questo Collegio arbitrale ritiene, anche alla stregua delle considerazioni che precedono, che nella specie sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, consistenti: a) nell''arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell''ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità tra le due vicende, nel senso che entrambe debbono scaturire da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell''azione, espressamente enunciata dall''art. 2042 cod. civ..
3. Sull''ambito di applicazione dell''istituto la giurisprudenza ha avuto un orientamento ondivago sul quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 settembre 2008, n. 23385) si sono pronunciate, procedendo a una rigorosa ricostruzione delle linee portanti dell''azione restitutoria dell''indebito arricchimento e alla distinzione di questa figura giuridica dalla struttura dell''illecito civile e dalla funzione risarcitoria propria dell''azione aquiliana. In particolare, le Sezioni Unite ritengono che l''azione di arricchimento senza causa debba "
mantenere il carattere di mezzo di tutela residuale e sussidiaria che l''ordinamento mette a disposizione del privato ... al fine di garantirgli la conservazione della posizione patrimoniale, ovvero" - nel caso specifico, che si attaglia alla fattispecie in esame di controversie con la pubblica amministrazione, "
la restituzione del beneficio conseguito dall''amministrazione". "
Neppure nell''ambito di quest''ultima via", prosegue la Corte suprema, "
residua perciò spazio per trasformare l''azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare «il giusto corrispettivo» dell''incarico o dei lavori eseguiti; e comunque, più in generale, ... la depauperazione di cui all''art. 2041 cod. civ. deve comprendere ... tutto quanto il patrimonio ha perduto ... ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita ... ". A questa impostazione, cui la Corte di Cassazione è pervenuta a seguito di una meditata ed elaborata ricognizione della giurisprudenza e della dottrina sull''istituto in esame, il Collegio arbitrale ritiene di doversi attenere individuando, nel contesto delle pretese avanzate dall''Impresa con riferimento "
ai prezzi di mercato" delle proprie prestazioni, (secondo un parametro - è doveroso precisarlo - che pure aveva ottenuto da risalenti pronunce della stessa Cassazione un esplicito riconoscimento), i criteri per la ricognizione del proprio asserito depauperamento e del preteso arricchimento della Stazione Appaltante alla stregua degli elementi di fatto messi dall''Impresa a disposizione del Collegio.
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